Interpretazione dell'accordo di separazione: la dichiarazione di "non aver nulla a pretendere" non è una clausola di stile

Interpretazione dell'accordo di separazione: la dichiarazione di
22 Novembre 2023: Interpretazione dell'accordo di separazione: la dichiarazione di 22 Novembre 2023

IL CASO. Il Tribunale aveva rigettato le domande formulate da Tizio nei confronti dell’ex coniuge Caia, aventi ad oggetto l’accertamento, ex artt. 177 lett. c) e 178 c.c., del proprio diritto di credito derivante dalla comunione de residuo alla luce del contenuto della clausola negoziale contenuta all’art. 12 dell’accordo di separazione, ovvero la dichiarazione dei coniugi di aver risolto e definito ogni loro rapporto e “di non avere nulla a pretendere l’uno dall’altro”.

Il Tribunale aveva, infatti, interpretato tale clausola ritenendo che implicasse una espressa rinuncia ad ogni futura pretesa, anche patrimoniale, nei confronti dell’ex coniuge.

Tizio, quindi, proponeva appello avverso la predetta sentenza, lamentando, in particolare, che la predetta clausola avrebbe dovuto essere stata considerata come “di mero stile”.

La Corte d’appello, però, ritenuto che occorresse valutare la natura degli accordi raggiunti tra le parti in sede di separazione coniugale consensuale e, in particolare, il contenuto della clausola negoziale contenuta all’art. 12 dell’accordo di separazione, affermava che questa costituiva una clausola di chiusura con la quale gli ex coniugi avevano inteso definire anche gli aspetti patrimoniali derivanti dal rapporto matrimoniale.

La Corte d’appello riteneva quindi condivisibili le determinazioni del Tribunale e, quindi, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado.

Tizio impugnava la predetta sentenza, proponendo ricorso per cassazione.

LA DECISIONE. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9281 del 4 aprile 2023, ha osservato anzitutto che l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello e dal Tribunale è stata conforme ai suoi orientamenti e ha quindi confermato che “in tema di interpretazione dell’accordo negoziale, le clausole di stile sono costituite soltanto da quelle espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, mentre non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti”.

La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva ritenuto che non potesse integrare una clausola di stile la dichiarazione, contenuta nell’accordo di separazione consensuale, di avere i coniugi risolto e definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere l’un dall’altro.

Altre notizie